cinture di sicurezza obbligatorie indietro

Cinture di sicurezza: obbligatorie anche dietro

L’art. 172 Codice Strada precisa che il conducente ed i passeggeri dei veicoli muniti di cintura di sicurezza hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. L’obbligo vige per conducenti e passeggeri di autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus e anche quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa e dotati di cinture di sicurezza (es minicar) nonché a bordo di taxi e di vetture adibite a noleggio con conducente.

Il generico riferimento alle cinture di sicurezza lascia presumere che l’obbligo viga sia per i posti anteriori e posteriori. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo che, se non rispettato, può far incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria e decurtazione punti dalla patente.

I bambini in auto

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente oppure chi è tenuto alla sorveglianza, se presente. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per almeno due volte, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Invece per chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento, scatta la sola sanzione amministrativa.

I bambini di statura non sup a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Inoltre, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Chi è può circolare senza allacciarle

Il Codice prevede delle eccezioni all’obbligo di indossare le cinture. Ad es, sono esentate le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati.

In base ad idonea certificazione medica sono esentate anche: le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture, le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.

La legge non prevede esenzione “automatica”.