Buche stradali e incidenti

Il ruolo delle buche stradali nel risarcimento danni

La cura del bene pubblico è da sempre una questione di dovere e responsabilità per le Pubbliche Amministrazioni. Garantire l’ordine e farlo rispettare, sembra essere un’ambizione davvero difficile: basti pensare alle condizioni di strade, marciapiedi, parchi di alcune zone del nostro Paese che mancano di un’adeguata manutenzione. Ma, cosa fare in caso di buche stradali? Il risarcimento danni da parte del proprio comune di riferimento viene valutato in base al livello di responsabilità dello stesso. Il codice civile, infatti, stabilisce che qualsiasi soggetto proprietario o custode di una cosa − nel caso specifico della strada− è sempre obbligato al risarcimento per i danni da essa prodotti, a prescindere da un’eventuale sua colpa o malafede.

Quando il manto stradale è dissestato: cosa fare?

Per analizzare i profili di responsabilità che possono sussistere in caso di manto stradale dissestato, occorre anzitutto identificare quali situazioni possono verificarsi e cosa fare per richiedere l’eventuale risarcimento. Ad esempio, se succede di fare un incidente stradale a causa dell’asfalto rovinato, il consiglio è quello di procurarsi immediatamente delle prove che possano attestare la situazione della strada al momento del fatto, come per esempio il verbale della polizia municipale, un testimone oculare o, meglio ancora, una fotografia.

Come richiedere il risarcimento danni in caso di una buca stradale

Per richiedere il risarcimento danni causato da una buca stradale, è necessario inoltrare una richiesta per mezzo raccomandata al proprietario del bene demaniale, vale a dire: Autostrade per l’Italia Spa, la provincia, il comune o l’ananas. Per rivolgerla all’ente giusto, occorre l’assistenza di un legale che supporti il danneggiato nella fornitura di prove e motivazioni valide, come richieste dalla sentenza della Cassazione (n.1538/06). Gli elementi, saranno ritenuti validi solo se idoneo a circoscrivere una condizione di oggettivo pericolo.

L’ Art. 2051 del Codice Civile

L’art. 2051 del Codice Civile del 16 marzo 1942, parla di “danno cagionato da cosa in custodia”. Secondo la legge, infatti, l’ ingiuria causata da una cosa deve essere risarcita dal custode della stessa, a meno che questo non provi la sussistenza di un caso fortuito. Per caso fortuito si intende un evento talmente eccezionale ed imprevedibile da interrompere il rapporto di causa-effetto tra la dinamicità della cosa e il danno.