responsabilità nei tamponamenti a catena

La responsabilità nei tamponamenti a catena

In caso di tamponamento la responsabilità viene normalmente addebitata al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché l’art. 141 CDS afferma che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.

Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona, a causa dell’inosservanza delle distanze di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra; a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile.

Maggiormente problematica l’individuazione del “colpevole” nei cd. tamponamenti a catena, che coinvolgono diverse autovetture l’una tamponatrice dell’altra. In caso di tamponamento multiplo è necessario effettuare una distinzione, tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e tra veicoli in movimento.

Nell’ipotesi di colonna ferma (al semaforo, nel traffico, ecc.) la responsabilità va addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia colui che genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti. Pertanto, unico responsabile delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass. 8646/03; Cass. 18234/08). Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.

Nel caso invece di veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054 CC, co 2: “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“. Si ritengono quindi responsabili entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 4021/13). In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti. La norma fa salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria, come avviene nel caso in cui o il veicolo nel mezzo sia stato prima tamponato e poi sospinto contro il veicolo antistante a causa dell’eccessiva velocità del veicolo investitore.

Si tratta quindi di responsabilità concorrente: la domanda risarcitoria potrà essere promossa da ciascun tamponato alla compagnia assicuratrice del veicolo tamponatore. È inoltre evidente che il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non avrà responsabilità.

 

GT 18 ottobre 2016