La richiesta di risarcimento per danni a cose

Se si viene coinvolti senza colpa in un incidente stradale è fondamentale fare richiesta di risarcimento per i danni alle cose, informando la propria compagnia di assicurazione. Andiamo dunque a capire come fare.

Come funziona il risarcimento danni?

Per ottenere il risarcimento dei danni subìti è necessario presentare un’apposita richiesta alla propria assicurazione in caso di indennizzo diretto o a quella di chi ha provocato l’incidente per quel che concerne la procedura ordinaria. In entrambe le situazioni è sempre meglio affidare ad uno studio competente come Studio9 l’invio della lettera per la richiesta di risarcimento danni a cose. In tal modo sarà più agevole fare valere i propri diritti. Nella missiva si dovranno indicare le proprie generalità comprensive del codice fiscale e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, con data, luogo e orario in cui esso è avvenuto. Nel modulo di richiesta di risarcimento danni a cose bisognerà anche specificare il luogo e gli orari in cui potrà essere visionato il mezzo coinvolto nell’incidente, allegando eventuale preventivo di riparazione se lo si ha. Assieme a questi dati è necessario fornire la copia del modulo di constatazione amichevole di incidente o del verbale delle autorità se sono intervenute.

Vediamo invece cosa fare in caso di danno procurato dal morso di un cane.

Danni patiti e patiendi: cosa sono

A questo punto l’assicurazione ha tempo sessanta giorni – che scendono a trenta se il CAI è sottoscritto da entrambe le parti – per formulare una richiesta di risarcimento o per comunicare il motivo per cui la respinge. All’interno della stessa viene dunque indicato l’eventuale corrispettivo per i dati patiti e patiendi. Con il primo termine si intende quelli effettivi che si è subito nel corso dell’incidente, come ad esempio quelli legati alla carrozzeria dell’auto. Il concetto di danni patiendi, invece, si riferisce a quelli che si subiranno quali eventuali danni di tipo psicologico e morale. Se il danneggiato accetta la somma proposta per il risarcimento del danno, la riceverà entro 15 giorni. Nel caso in cui la rifiuti perché non la ritiene congrua (o perché la compagnia assicurativa non vuole rimborsarlo), può rivolgersi ad un legale per contestare l’offerta. Anche in questo caso Studio9 saprà come supportarvi.

Identificazione dei testimoni: perché è fondamentale

A seguito dell’entrata in vigore della legge numero 124/2017 nella richiesta di risarcimento danni a cose all’assicurazione devono essere anche indicati i nominativi dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Il motivo è molto semplice: se il danneggiato non li identifica immediatamente, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che si dovesse instaurare nei confronti della compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento. Viene comunque dato modo di rimediare entro 60 giorni attraverso una lettera inviata dall’assicurazione stessa con l’invito a provvedere all’identificazione dei testimoni. Ci sono tuttavia due eccezioni in cui una persona può essere chiamata a testimoniare in giudizio anche se il suo nominativo non è stato indicato tempestivamente all’assicurazione. Ciò avviene se la sua identificazione nell’immediatezza del fatto non era oggettivamente possibile e/o se la persona è stata identificata dalle forze dell’ordine accorse sul luogo del sinistro.